Come fare uno stemma

E' possibile, oggi, utilizzare liberamente Io stemma della nostra famiglia?

Non esiste nessuna disposizione di legge che vieti l'uso di uno stemma familiare. Per quanto concerne, più in particolare, gli stemmi gentilizi (ossia quelli connessi ad un titolo nobiliare), questi non sono riconosciuti dallo Stato, in conseguenza di quanto disposto dalla XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana, ma nulla di più: pertanto, anche questi stemmi non sono vietati. Sulla base di queste considerazioni, è fondato quindi poter ritenere che gli stemmi familiari possano essere liberamente usati, purchè siano rispettati gli eventuali diritti dei terzi (stemma uguale ad un identico stemma preesistente).

Come entrare in possesso di uno stemma ?

A questa domanda dobbiamo, necessariamente, fornire delle risposte differenziate:

  • Stemma Gentilizio
    La risposta, in questo caso, è si, se sarete riusciti ad ottenere, dal C.N.I., congiuntamente al riconoscimento di un vostro preesistente titolo nobiliare, anche quello dello stemma gentilizio ad esso annesso (sempre, s'intende, che ne abbiate diritto e che siate stati in grado di provarlo con la necessaria richiesta documentazione).

  • Stemma di Cittadinanza
    Anche in questo caso, la risposta è si, sempre che, come nel caso precedente, siate stati in grado di ottenere dal C.N.I. il riconoscimento del vostro stemma.

  • Stemma Borghese
    La risposta è si, perchè ciascuno è libero di costruirsi lo stemma che crede, fatti, ovviamente, salvi i diritti dei terzi.
    Stemma Ecclisiastico
    Anche in questo caso la risposta è si. Se la persona che viene elevata ad una carica ecclesiastica con diritto di stemma, non ne ha uno suo, di famiglia, necessariamente se ne deve costruire uno, ex novo.
    Stemma di Ente Territoriale - Ente Morale - Corpo Militare
    Anche in questo caso, la risposta è affermativa. infatti, non solo l'ente può farsi creare ex novo uno stemma dall'Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma questo emblema araldico, una volta concesso, potrà godere, addirittura, di una sua specifica tutela giuridica da parte dello Stato.

Quali stemmi sono giuridicamente tutelati dallo Stato?
Anche a questo dobbiamo fornire una serie di risposte fra loro ben differenziate:

  • Stemma Gentilizio
    Lo stemma gentilizio non è tutelato dallo Stato. Infatti, in conseguenza di quanto contenuto nella XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione, che testualmente afferma: "l titoli nobiliari non sono riconosciuti". non solo non sono riconosciuti, i titoli nobiliari, ma nemmeno gli stemmi gentilizi che a questi titoli intimamente si collegano.

  • Stemmi di Cittadinanza - Stemmi Borghesi - Stemmi Ecclesiastici
    La situazione giuridica di questi tre diversi tipi di stemmi risulta essere del tutto identica. Esclusi dal riconoscimento previsto dalla XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione, in teoria, questi tre diversi tipi di stemmi potrebbero avere un loro riconoscimento da parte dello Stato. Ma, come dicevamo, solo in via del tutto teorica: perchè, di fatto, non essendovi più nessun organo dello Stato legalmente competente a concedere dei nuovi stemmi (eccezion fatta per quelli degli enti territoriali, morali e per i Corpi armati dello Stato, per i quali vige tuttora la competenza dell'Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), e a trattare questa materia viene a mancare, per i privati, la reale possibilità di ottenere dallo Stato il riconoscimento di un loro stemma. Alla luce di quanto sopra, e considerato che Io stemma araldico altro non è se non un emblema figurativo della famiglia, sembra logico poter ritenere che lo stemma possa essere paragonato al nome della famiglia e pertanto possa godere, da parte dello Stato, della identica sua tutela, così come è prevista dall'articolo 7 del Codice di Diritto Civile. Teoria, questa, diffusamente condivisa dalla dottrina, ma non altrettanto dalla giurisprudenza.

    Stemmi di Enti Tetrritoriali - Enti morali - Corpi militari

    Tutti questi stemmi sono ufficialmente riconosciuti dallo Stato, che, tra l'altro, continua regolarmente a concederne dei nuovi, tramite l'Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Quale è la tutela morale di uno stemma ?
Quali stemmi sono oggi tutelati dal Corpo della Nobiltà italiana?

  • Stemma Gentilizio
    Gli stemmi gentilizi possono godere, oggi, di una loro tutela morale da parte del C.N I. Accertato che il C.N.I. è un ente di natura privata, e che pertanto ogni sua decisione di carattere riconoscitivo ha una sua validità esclusivamente di carattere morale, gli stemmi che oggi possono godere di una tutela morale da parte del C.N.I. sono solo quelli connessi ai titoli nobiliari che il C.N.I. riconosce ai diversi interessati che sono in grado di provare, con documenti, la legittima preesistenza nella loro famiglia di un titolo nobiliare.
    Stemma di Cittadinanza
    Se una persona è in grado di provare, con una adeguata documentazione, la distinzione e l'autentica antica civiltà della sua famiglia, congiuntamente al possesso, da più di cento anni, dell'uso pubblico e pacifico di un suo stemma familiare, il C.N.I. può riconoscere a questa persona il diritto all'uso dello stemma di cittadinanza e conferire, di conseguenza, a questo stemma una sua tutela, ancorchè di carattere esclusivamente morale.
    Stemma Ecclesiastico
    Non trattandosi ne di uno stemma gentilizio, ne di uno stemma di cittadinanza, il C.N.I. non ha alcun titolo per conferire a questo particolare tipo di stemma una sua qualsiasi forma di tutela.
    Stemma di Ente Territoriale - Ente Morale - Corpo Militare dello Stato
    Anche in questa fattispecie, non trattandosi ne di stemmi gentilizi, ne di stemmi di cittadinanza, il C.N.I. non ha alcun titolo per conferire una sua tutela a questi emblemi araldici. Emblemi che, al contrario, già godono, peraltro, di una loro specifica e completa tutela giuridica, da parte dello Stato.

Come ottenere dal C.N.I. il riconoscimento di uno stemma?

Sono due diverse procedure, che tendono a due differenti obiettivi. La prima procedura - volta ad ottenere il riconoscimento di uno stemma gentilizio - si presenta, però, dal punto di vista del suo contenuto, come una domanda diretta ad ottenere il riconoscimento di un titolo nobiliare e del relativo annesso stemma gentilizio. La seconda, invece, ha come suo specifico obiettivo quello di ottenere il riconoscimento del solo stemma di cittadinanza. Prima di descrivere queste due procedure, occorre però conoscere - se pur solo a grandi linee - qual'é oggi la struttura organizzativa del C.N.I., l'ente di natura privata che, se pur solamente sul piano morale, può riconoscere la validità di uno stemma gentilizio o di uno stemma di cittadinanza.
Il Corpo della Nobiltà Italiana - che ha sede in Roma - si articola in diversi organi, i principali dei quali sono i seguenti: le Commissioni Araldico-Genealogiche Regionali (che sono 14); la Giunta Araldica Centrale (G.A.C.) e il Consiglio Araldico Nazionale (C.A.N.). L'organo che potrà interessarvi più direttamente è la Commissione Araldico Genealogica Regionale. Come abbiamo già detto, le Commissioni Araldico-Genealogiche Regionali sono in numero di 14 e coprono, in tal modo, tutto il territorio nazionale. Le 14 Commissioni Regionali fanno riferimento alle seguenti aree: Piemonte; Liguria; Lombardia; Veneto; Trentino; Venezia Giulia; Parma e Piacenza, Modena; Toscana; Romagna; Lazio, Umbria e Marche; Provincie Napoletane; Sicilia e Sardegna.
Richiesta di riconoscimento di uno stemma gentilizio
Come abbiamo già detto, per ottenere dal C.N.I. il riconoscimento di uno stemma gentilizio occorre richiedere al C.N.I. il riconoscimento del titolo nobiliare, al quale lo stemma gentilizio risulta essere intimamente connesso. Se siete, quindi, nelle condizioni di poter rivolgere al C.N.I. questa richiesta - ossia se potete provare di discendere, in linea diretta maschile, da una persona della vostra famiglia che faceva legittimo uso di un determinato titolo nobiliare - e se siete in grado di poter provare questa vostra domanda con la documentazione che vi verrà richiesta, potrete iniziare la vostra pratica, indirizzando una vostra istanza, in tal senso, al Presidente della Commissione Araldico Genealogica Regionale di vostra competenza. Questa vostra istanza dovrà contenere i seguenti dati: il vostro nome e cognome; la vostra professione; il vostro domicilio; e, infine, ovviamente, la richiesta di ottenere il riconoscimento del titolo nobiliare (e del relativo stemma gentilizio) che avete individuato, sulla base di quanto avete potuto accertare sul suo legittimo fondamento. Questa vostra istanza va corredata, inoltre, dalla seguente documentazione: documenti, in originale o in copia autentica, che provino il diritto al titolo che chiedete; albero genealogico della vostra famiglia, che provi l'attacco con il primo concessionario del titolo; copia integrale degli atti dello stato civile e di quelli ecclesiastici, di battesimo, di matrimonio e di morte, che giustifichino l'albero genealogico, grado per grado; prova della concessione dello stemma gentilizio, oppure del suo possesso legale, con diploma di concessione, o con un atto notorio giudiziale; bozzetto a colori dello stemma, con la sua descrizione araldica. Va chiarito un possibile dubbio: a quale Commissione Regionale dovete inoltrare la vostra istanza? Se la vostra famiglia, ad esempio, è toscana, e abitate in Toscana, non ci sono dubbi: dovrete inoltrare la vostra istanza alla Commissione Araldico Genealogica della Toscana. Ma se la vostra famiglia è di origine, ad esempio, piemontese, ed abitate ora in Lombardia, a quale Commissione dovrete inoltrare la vostra istanza? In questo caso potete scegliere, e inviare la vostra istanza, indifferentemente, o alla Commissione della vostra località di origine (Piemonte), oppure a quella della località in cui avete il vostro domicilio (Lombardia). Ricevuta la vostra domanda, la Commissione Araldico-Genealogica prenderà in esame la vostra istanza, ad accertare la validità delle prove diplomatiche e genealogiche che avete prodotto, e a trasmettere i suoi deliberati, con il suo parere, alla Giunta Araldica Centrale (G.A.C.) che ha sede a Roma. La Giunta Araldica Centrale delibera sul provvedimento proposto dalla Commissione Araldico Genealogica Regionale. Se il parere della G.A.C. coincide con quello della Commissione Regionale (e se, naturalmente, il parere è positivo), vi verrà rilasciata una dichiarazione, firmata dal Presidente del Consiglio Araldico Nazionale (C.A.N.) e controfirmata dal Cancelliere, relativa alla riconosciuta validità della documentazione presentata, valida per la spettanza del vostro titolo e pertanto anche del vostro stemma gentilizio.
A questo proposito, è opportuno sottolineare che i provvedimenti degli organi del C.N.I. sono del tutto gratuiti. La notizia dell'avvenuta certificazione rilasciata dal C.A.N. viene poi inserita nella prima parte del "Bollettino Ufficiale del Corpo della Nobiltà Italiana": una pubblicazione ufficiale del C.N.I., a carattere periodico, che, fra l'altro, elenca, nella sua prima parte, anche tutti i provvedimenti di giustizia (ossia i vari riconoscimenti) deliberati dagli organi del C.N.I. Sulla base del riconoscimento che avete ottenuto, potrete quindi chiedere l'iscrizione di tutte le persone della vostra famiglia nel "Registro Nobiliare Regionale", tenuto dalla Commissione Regionale di vostra competenza, ed ottenere anche, successivamente, l'attestazione della Commissione Regionale dell'avvenuta vostra iscrizione nel Registro Nobiliare Regionale, firmata dal Presidente e controfirmata dal Cancelliere della Commissione. E' sulla base del riconoscimento ottenuto del vostro titolo e del vostro stemma, da parte dei competenti organi del C.N.I, avrete inoltre tutti i requisiti per ottenere l'inserimento della vostra famiglia nel "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana", edito a Roma dal Collegio Araldico; pubblicazione che, se pur di carattere privato, per l'indubbio credito derivatole dalla sua ormai lunga tradizione nel tempo, riveste indubbiamente, nel suo genere, un suo particolare prestigio. Ma se, come potrebbe capitare, il parere della Giunta Araldica Centrale non coincidesse con quello della Commissione Regionale, cosa succede? In questa eventualità, la pratica viene rinviata alla Commissione Regionale per un ulteriore esame, e per il susseguente inoltro alla G.A.C. A questo punto si possono verificare due eventualità. Se i due deliberati sono conformi, la Commissione Regionale - come già si è detto - rilascia all'interessato la dichiarazione di riconoscimento della validità della documentazione presentata. Se, invece, i due deliberati, per la seconda volta, sono ancora difformi, la pratica viene trasmessa al Consiglio Araldico Nazionale, che ha un potere deliberativo di carattere definitivo.
Richiesta di riconoscimento di uno stemma di cittadinanza
La prima indagine da effettuare, prima di inoltrare una domanda in questo senso al C.N.l., è quella di controllare se avete tutti i requisiti prescritti per ottenere questo riconoscimento. In particolare, è necessario che possiate provare:
- che la vostra famiglia, anche nei tempi passati, abbia goduto di un certo grado di notabilità e di distinzione (la cosiddetta "distinta civiltà");
- che possediate il vostro stemma da più di cento anni.
Per quanto concerne la prova del possesso del vostro stemma, da oltre cento anni, non sembra possano sorgere dubbi al riguardo. Occorrerà solamente che il documento su cui il vostro stemma risulta riprodotto, oppure che la casa sui muri della quale la vostra arma è stata dipinta, portino l'indicazione di una data che risulti anteriore ai prescritti cento anni. Per quanto concerne, invece, le prove relative alla "distinta civiltà" della vostra famiglia, non esistono delle regole precise a questo riguardo. Peraltro - e unicamente allo scopo di fornirvi qualche elemento che possa esservi utile a questo fine - possiamo forse ritenere che i dati da prendere in considerazione, fra i molti altri, possano essere: le cariche civili o militari ricoperte da membri della vostra famiglia, nel tempo; le eventuali lauree conseguite; le onorificenze cavalleresche; le proprietà di beni immobili; la titolarità di cappellanie o di oratori privati; i collegamenti di parentela; ecc. Se potete documentare questi due requisiti, potete iniziare, con qualche speranza, la vostra pratica presso il C.N.I. Per quanto concerne l'istanza da inviare al Presidente della Commissione Araldico Genealogica Regionale, territorialmente competente, valgono le stesse modalità già illustrate nel paragrafo precedente; con la sola variazione - ovviamente - che la vostra richiesta, in questo caso, sarà solo quella di ottenere il riconoscimento dello stemma di cittadinanza per la vostra famiglia. Per la documentazione da allegare a questa domanda c'è, invece, qualche lieve differenza; i documenti da unire alla vostra domanda, in questo caso, dovranno infatti essere i seguenti :
- documenti che comprovino la distinzione e l'autentica antica civiltà della vostra famiglia;
- prova (se esiste) della concessione dello stemma di cittadinanza alla vostra famiglia; oppure - come più comunemente avviene - prova del possesso di uso pubblico e pacifico del vostro stemma, per un periodo non inferiore ad un secolo;
- albero genealogico della vostra famiglia, comprovato dalle copie integrali dei diversi atti.
Presentata l'istanza, con allegata la prescritta documentazione, la vostra pratica seguirà poi fedelmente l'identica procedura illustrata nel paragrafo precedente. Con un'unica differenza: che, al termine del procedimento, la Commissione Araldico-Genealogica Regionale vi rilascerà una dichiarazione attestante la riconosciuta validità della documentazione presentata, valida per la spettanza del vostro stemma di cittadinanza.