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Come fare
uno stemma
E' possibile, oggi, utilizzare
liberamente Io stemma della nostra famiglia?
Non esiste nessuna disposizione di legge che vieti
l'uso di uno stemma familiare. Per quanto concerne, più in particolare,
gli stemmi gentilizi (ossia quelli connessi ad un titolo nobiliare), questi
non sono riconosciuti dallo Stato, in conseguenza di quanto disposto dalla
XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana,
ma nulla di più: pertanto, anche questi stemmi non sono vietati.
Sulla base di queste considerazioni, è fondato quindi poter ritenere
che gli stemmi familiari possano essere liberamente usati, purchè
siano rispettati gli eventuali diritti dei terzi (stemma uguale ad un
identico stemma preesistente).
Come entrare in possesso
di uno stemma ?
A questa domanda dobbiamo, necessariamente, fornire
delle risposte differenziate:
La risposta, in questo caso, è si, se
sarete riusciti ad ottenere, dal C.N.I., congiuntamente al riconoscimento
di un vostro preesistente titolo nobiliare, anche quello dello stemma
gentilizio ad esso annesso (sempre, s'intende, che ne abbiate diritto
e che siate stati in grado di provarlo con la necessaria richiesta documentazione).
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Anche in questo caso, la risposta è si, sempre che, come nel
caso precedente, siate stati in grado di ottenere dal C.N.I. il riconoscimento
del vostro stemma.
La risposta è si, perchè ciascuno
è libero di costruirsi lo stemma che crede, fatti, ovviamente,
salvi i diritti dei terzi.
Stemma Ecclisiastico
Anche in questo caso la risposta è si. Se la persona che viene
elevata ad una carica ecclesiastica con diritto di stemma, non ne ha
uno suo, di famiglia, necessariamente se ne deve costruire uno, ex novo.
Stemma di Ente Territoriale - Ente Morale - Corpo Militare
Anche in questo caso, la risposta è affermativa. infatti, non
solo l'ente può farsi creare ex novo uno stemma dall'Ufficio
Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma questo
emblema araldico, una volta concesso, potrà godere, addirittura,
di una sua specifica tutela giuridica da parte dello Stato.
Quali stemmi sono giuridicamente tutelati dallo
Stato?
Anche a questo dobbiamo fornire una serie di
risposte fra loro ben differenziate:
Lo stemma gentilizio non è tutelato
dallo Stato. Infatti, in conseguenza di quanto contenuto nella XIV Disposizione
transitoria e finale della Costituzione, che testualmente afferma: "l
titoli nobiliari non sono riconosciuti". non solo non sono riconosciuti,
i titoli nobiliari, ma nemmeno gli stemmi gentilizi che a questi titoli
intimamente si collegano.
La situazione giuridica di questi tre diversi
tipi di stemmi risulta essere del tutto identica. Esclusi dal riconoscimento
previsto dalla XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione,
in teoria, questi tre diversi tipi di stemmi potrebbero avere un loro
riconoscimento da parte dello Stato. Ma, come dicevamo, solo in via
del tutto teorica: perchè, di fatto, non essendovi più
nessun organo dello Stato legalmente competente a concedere dei nuovi
stemmi (eccezion fatta per quelli degli enti territoriali, morali e
per i Corpi armati dello Stato, per i quali vige tuttora la competenza
dell'Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e a trattare questa materia viene a mancare, per i privati, la reale
possibilità di ottenere dallo Stato il riconoscimento di un loro
stemma. Alla luce di quanto sopra, e considerato che Io stemma araldico
altro non è se non un emblema figurativo della famiglia, sembra
logico poter ritenere che lo stemma possa essere paragonato al nome
della famiglia e pertanto possa godere, da parte dello Stato, della
identica sua tutela, così come è prevista dall'articolo
7 del Codice di Diritto Civile. Teoria, questa, diffusamente condivisa
dalla dottrina, ma non altrettanto dalla giurisprudenza.
Tutti questi stemmi sono ufficialmente riconosciuti
dallo Stato, che, tra l'altro, continua regolarmente a concederne dei
nuovi, tramite l'Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Quale è la tutela morale di uno stemma ?
Quali stemmi sono oggi tutelati dal Corpo della Nobiltà italiana?
Gli stemmi gentilizi possono godere, oggi,
di una loro tutela morale da parte del C.N I. Accertato che il C.N.I.
è un ente di natura privata, e che pertanto ogni sua decisione
di carattere riconoscitivo ha una sua validità esclusivamente
di carattere morale, gli stemmi che oggi possono godere di una tutela
morale da parte del C.N.I. sono solo quelli connessi ai titoli nobiliari
che il C.N.I. riconosce ai diversi interessati che sono in grado di
provare, con documenti, la legittima preesistenza nella loro famiglia
di un titolo nobiliare.
Se una persona è in grado di provare,
con una adeguata documentazione, la distinzione e l'autentica antica
civiltà della sua famiglia, congiuntamente al possesso, da più
di cento anni, dell'uso pubblico e pacifico di un suo stemma familiare,
il C.N.I. può riconoscere a questa persona il diritto all'uso
dello stemma di cittadinanza e conferire, di conseguenza, a questo stemma
una sua tutela, ancorchè di carattere esclusivamente morale.
Non trattandosi ne di uno stemma gentilizio,
ne di uno stemma di cittadinanza, il C.N.I. non ha alcun titolo per
conferire a questo particolare tipo di stemma una sua qualsiasi forma
di tutela.
Anche in questa fattispecie, non trattandosi
ne di stemmi gentilizi, ne di stemmi di cittadinanza, il C.N.I. non
ha alcun titolo per conferire una sua tutela a questi emblemi araldici.
Emblemi che, al contrario, già godono, peraltro, di una loro
specifica e completa tutela giuridica, da parte dello Stato.
Come ottenere dal C.N.I. il riconoscimento di uno
stemma?
Sono due diverse procedure, che tendono a due differenti
obiettivi. La prima procedura - volta ad ottenere il riconoscimento di
uno stemma gentilizio - si presenta, però, dal punto di vista del
suo contenuto, come una domanda diretta ad ottenere il riconoscimento
di un titolo nobiliare e del relativo annesso stemma gentilizio. La seconda,
invece, ha come suo specifico obiettivo quello di ottenere il riconoscimento
del solo stemma di cittadinanza. Prima di descrivere queste due procedure,
occorre però conoscere - se pur solo a grandi linee - qual'é
oggi la struttura organizzativa del C.N.I., l'ente di natura privata che,
se pur solamente sul piano morale, può riconoscere la validità
di uno stemma gentilizio o di uno stemma di cittadinanza.
Il Corpo della Nobiltà Italiana - che ha sede in Roma - si articola
in diversi organi, i principali dei quali sono i seguenti: le Commissioni
Araldico-Genealogiche Regionali (che sono 14); la Giunta Araldica Centrale
(G.A.C.) e il Consiglio Araldico Nazionale (C.A.N.). L'organo che potrà
interessarvi più direttamente è la Commissione Araldico
Genealogica Regionale. Come abbiamo già detto, le Commissioni Araldico-Genealogiche
Regionali sono in numero di 14 e coprono, in tal modo, tutto il territorio
nazionale. Le 14 Commissioni Regionali fanno riferimento alle seguenti
aree: Piemonte; Liguria; Lombardia; Veneto; Trentino; Venezia Giulia;
Parma e Piacenza, Modena; Toscana; Romagna; Lazio, Umbria e Marche; Provincie
Napoletane; Sicilia e Sardegna.
Richiesta di riconoscimento di uno stemma gentilizio
Come abbiamo già detto, per ottenere dal C.N.I. il riconoscimento
di uno stemma gentilizio occorre richiedere al C.N.I. il riconoscimento
del titolo nobiliare, al quale lo stemma gentilizio risulta essere intimamente
connesso. Se siete, quindi, nelle condizioni di poter rivolgere al C.N.I.
questa richiesta - ossia se potete provare di discendere, in linea diretta
maschile, da una persona della vostra famiglia che faceva legittimo uso
di un determinato titolo nobiliare - e se siete in grado di poter provare
questa vostra domanda con la documentazione che vi verrà richiesta,
potrete iniziare la vostra pratica, indirizzando una vostra istanza, in
tal senso, al Presidente della Commissione Araldico Genealogica Regionale
di vostra competenza. Questa vostra istanza dovrà contenere i seguenti
dati: il vostro nome e cognome; la vostra professione; il vostro domicilio;
e, infine, ovviamente, la richiesta di ottenere il riconoscimento del
titolo nobiliare (e del relativo stemma gentilizio) che avete individuato,
sulla base di quanto avete potuto accertare sul suo legittimo fondamento.
Questa vostra istanza va corredata, inoltre, dalla seguente documentazione:
documenti, in originale o in copia autentica, che provino il diritto al
titolo che chiedete; albero genealogico della vostra famiglia, che provi
l'attacco con il primo concessionario del titolo; copia integrale degli
atti dello stato civile e di quelli ecclesiastici, di battesimo, di matrimonio
e di morte, che giustifichino l'albero genealogico, grado per grado; prova
della concessione dello stemma gentilizio, oppure del suo possesso legale,
con diploma di concessione, o con un atto notorio giudiziale; bozzetto
a colori dello stemma, con la sua descrizione araldica. Va chiarito un
possibile dubbio: a quale Commissione Regionale dovete inoltrare la vostra
istanza? Se la vostra famiglia, ad esempio, è toscana, e abitate
in Toscana, non ci sono dubbi: dovrete inoltrare la vostra istanza alla
Commissione Araldico Genealogica della Toscana. Ma se la vostra famiglia
è di origine, ad esempio, piemontese, ed abitate ora in Lombardia,
a quale Commissione dovrete inoltrare la vostra istanza? In questo caso
potete scegliere, e inviare la vostra istanza, indifferentemente, o alla
Commissione della vostra località di origine (Piemonte), oppure
a quella della località in cui avete il vostro domicilio (Lombardia).
Ricevuta la vostra domanda, la Commissione Araldico-Genealogica prenderà
in esame la vostra istanza, ad accertare la validità delle prove
diplomatiche e genealogiche che avete prodotto, e a trasmettere i suoi
deliberati, con il suo parere, alla Giunta Araldica Centrale (G.A.C.)
che ha sede a Roma. La Giunta Araldica Centrale delibera sul provvedimento
proposto dalla Commissione Araldico Genealogica Regionale. Se il parere
della G.A.C. coincide con quello della Commissione Regionale (e se, naturalmente,
il parere è positivo), vi verrà rilasciata una dichiarazione,
firmata dal Presidente del Consiglio Araldico Nazionale (C.A.N.) e controfirmata
dal Cancelliere, relativa alla riconosciuta validità della documentazione
presentata, valida per la spettanza del vostro titolo e pertanto anche
del vostro stemma gentilizio.
A questo proposito, è opportuno sottolineare che i provvedimenti
degli organi del C.N.I. sono del tutto gratuiti. La notizia dell'avvenuta
certificazione rilasciata dal C.A.N. viene poi inserita nella prima parte
del "Bollettino Ufficiale del Corpo della Nobiltà Italiana":
una pubblicazione ufficiale del C.N.I., a carattere periodico, che, fra
l'altro, elenca, nella sua prima parte, anche tutti i provvedimenti di
giustizia (ossia i vari riconoscimenti) deliberati dagli organi del C.N.I.
Sulla base del riconoscimento che avete ottenuto, potrete quindi chiedere
l'iscrizione di tutte le persone della vostra famiglia nel "Registro
Nobiliare Regionale", tenuto dalla Commissione Regionale di vostra
competenza, ed ottenere anche, successivamente, l'attestazione della Commissione
Regionale dell'avvenuta vostra iscrizione nel Registro Nobiliare Regionale,
firmata dal Presidente e controfirmata dal Cancelliere della Commissione.
E' sulla base del riconoscimento ottenuto del vostro titolo e del vostro
stemma, da parte dei competenti organi del C.N.I, avrete inoltre tutti
i requisiti per ottenere l'inserimento della vostra famiglia nel "Libro
d'Oro della Nobiltà Italiana", edito a Roma dal Collegio Araldico;
pubblicazione che, se pur di carattere privato, per l'indubbio credito
derivatole dalla sua ormai lunga tradizione nel tempo, riveste indubbiamente,
nel suo genere, un suo particolare prestigio. Ma se, come potrebbe capitare,
il parere della Giunta Araldica Centrale non coincidesse con quello della
Commissione Regionale, cosa succede? In questa eventualità, la
pratica viene rinviata alla Commissione Regionale per un ulteriore esame,
e per il susseguente inoltro alla G.A.C. A questo punto si possono verificare
due eventualità. Se i due deliberati sono conformi, la Commissione
Regionale - come già si è detto - rilascia all'interessato
la dichiarazione di riconoscimento della validità della documentazione
presentata. Se, invece, i due deliberati, per la seconda volta, sono ancora
difformi, la pratica viene trasmessa al Consiglio Araldico Nazionale,
che ha un potere deliberativo di carattere definitivo.
Richiesta di riconoscimento di uno stemma di cittadinanza
La prima indagine da effettuare, prima di inoltrare una domanda in questo
senso al C.N.l., è quella di controllare se avete tutti i requisiti
prescritti per ottenere questo riconoscimento. In particolare, è
necessario che possiate provare:
- che la vostra famiglia, anche nei tempi passati, abbia goduto di un
certo grado di notabilità e di distinzione (la cosiddetta "distinta
civiltà");
- che possediate il vostro stemma da più di cento anni.
Per quanto concerne la prova del possesso del vostro stemma, da oltre
cento anni, non sembra possano sorgere dubbi al riguardo. Occorrerà
solamente che il documento su cui il vostro stemma risulta riprodotto,
oppure che la casa sui muri della quale la vostra arma è stata
dipinta, portino l'indicazione di una data che risulti anteriore ai prescritti
cento anni. Per quanto concerne, invece, le prove relative alla "distinta
civiltà" della vostra famiglia, non esistono delle regole
precise a questo riguardo. Peraltro - e unicamente allo scopo di fornirvi
qualche elemento che possa esservi utile a questo fine - possiamo forse
ritenere che i dati da prendere in considerazione, fra i molti altri,
possano essere: le cariche civili o militari ricoperte da membri della
vostra famiglia, nel tempo; le eventuali lauree conseguite; le onorificenze
cavalleresche; le proprietà di beni immobili; la titolarità
di cappellanie o di oratori privati; i collegamenti di parentela; ecc.
Se potete documentare questi due requisiti, potete iniziare, con qualche
speranza, la vostra pratica presso il C.N.I. Per quanto concerne l'istanza
da inviare al Presidente della Commissione Araldico Genealogica Regionale,
territorialmente competente, valgono le stesse modalità già
illustrate nel paragrafo precedente; con la sola variazione - ovviamente
- che la vostra richiesta, in questo caso, sarà solo quella di
ottenere il riconoscimento dello stemma di cittadinanza per la vostra
famiglia. Per la documentazione da allegare a questa domanda c'è,
invece, qualche lieve differenza; i documenti da unire alla vostra domanda,
in questo caso, dovranno infatti essere i seguenti :
- documenti che comprovino la distinzione e l'autentica antica civiltà
della vostra famiglia;
- prova (se esiste) della concessione dello stemma di cittadinanza alla
vostra famiglia; oppure - come più comunemente avviene - prova
del possesso di uso pubblico e pacifico del vostro stemma, per un periodo
non inferiore ad un secolo;
- albero genealogico della vostra famiglia, comprovato dalle copie integrali
dei diversi atti.
Presentata l'istanza, con allegata la prescritta documentazione, la vostra
pratica seguirà poi fedelmente l'identica procedura illustrata
nel paragrafo precedente. Con un'unica differenza: che, al termine del
procedimento, la Commissione Araldico-Genealogica Regionale vi rilascerà
una dichiarazione attestante la riconosciuta validità della documentazione
presentata, valida per la spettanza del vostro stemma di cittadinanza.
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